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Testo del Nuovo codice deontologico
dell'infermiere
Il Codice deontologico
dell’infermiere PRIMA REVISIONE 12 febbraio 2008
Prima revisione – 12 febbraio
2008
Articolo 1
L'infermiere è il professionista sanitario responsabile
dell'assistenza infermieristica.
Articolo 2
L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e
alla collettività. Si realizza attraverso
interventi specifici, autonomi e complementari, di
natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed
educativa.
Articolo 3
La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e
prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della
libertà e della dignità dell'individuo.
Articolo 4
L’infermiere orienta la sua azione al bene
dell'assistito, di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento
della maggiore autonomia possibile anche quando vi sia disabilità,
svantaggio, fragilità.
Articolo 5
Il rispetto dei principi etici e dei diritti
fondamentali dell'uomo è condizione essenziale per l'esercizio della
professione infermieristica.
Articolo 6
L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale
della persona e interesse della collettività
e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione,
cura, palliazione e riabilitazione.
Articolo 7
L'infermiere presta assistenza secondo equità e
giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché
dell’etnia, del genere e delle condizioni sociali della persona.
Articolo 8
L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da
diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il
dialogo. L’infermiere, qualora vi fosse e persistesse una richiesta di
attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri
valori, si avvale dell'obiezione di coscienza, facendosi garante delle
prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito.
Articolo 9
L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad
operare con prudenza anche al fine di non nuocere.
Articolo 10
L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte
allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.
Articolo11
L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze
validate e aggiorna saperi e competenze
attraverso la formazione permanente, la riflessione
critica sull'esperienza e la ricerca. Progetta e svolge attività di
formazione, promuove ed attivala ricerca e cura la diffusione dei risultati.
Articolo 12
L’infermiere chiede formazione e/o supervisione per
pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza.
Articolo 13
L'infermiere assume responsabilità in base al proprio
livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla
consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le
proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Articolo 14
L’infermiere riconosce che l’interazione fra
professionisti e l'integrazione interprofessionale sono modalità
fondamentali per rispondere ai problemi dell'assistito.
Articolo 15
L’infermiere riconosce il valore della sperimentazione
clinica e assistenziale per l’evoluzione delle conoscenze e per i benefici
sull’assistito. L’infermiere si astiene dal partecipare a sperimentazioni
nelle quali l’interesse del singolo sia subordinato
all’interesse della società.
Articolo 16
L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici
vissuti nell'operatività quotidiana e promuove
il ricorso alla consulenza etica, anche al fine di
contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.
Articolo 17
L’infermiere, nell'agire professionale è libero da
condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di persone assistite,
altri operatori, imprese, associazioni, organismi.
Articolo 18
L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza,
presta soccorso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria; in caso
di calamità si mette a disposizione dell'autorità competente.
Articolo 19
L'infermiere, attraverso l’informazione e l'educazione,
promuove stili di vita sani e la diffusione
del valore e della cultura della salute; a tal fine
attiva e sostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.
Articolo 20
L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e
valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il
livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie
scelte.
Articolo 21
L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse
dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la
comunità e le persone per lui significative, che
coinvolge nel piano di assistenza, tenendo conto della dimensione
interculturale.
Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto
diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha sul piano di
assistenza e sulla relazione con l’assistito.
Articolo 23
L’infermiere riconosce il valore dell’informazione
integrata multiprofessionale e si adopera affinché l’assistito disponga di
tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.
Articolo 24
L'infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte,
fornendo informazioni di natura assistenziale
in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e
adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita
volontà della persona di non essere informata,
purché la mancata informazione non sia di pericolo per
sé o per gli altri.
Articolo 26
L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel
trattamento dei dati relativi alla persona. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si
limita a ciò che è attinente all’assistenza.
Articolo 27
L'infermiere garantisce la continuità assistenziale
anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi.
Articolo 28
L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo
per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta
della reciproca fiducia con l'assistito.
Articolo 29
L'infermiere promuove le migliori condizioni possibili
di sicurezza dell'assistito e dei familiari,
concorrendo allo sviluppo della cultura dell’imparare
dall’errore e partecipando alle iniziative per la gestione del rischio
clinico.
Articolo 30
L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla
contenzione sia evento straordinario, motivato da prescrizione terapeutica o
da documentate valutazioni assistenziali.
Articolo 31
L’infermiere concorre alla sperimentazione
clinico-assistenziale conoscendone il protocollo,
anche per valutare le implicazioni per l’assistenza e
per l’assistito.
Articolo 32
L'infermiere si adopera affinché l'opinione del minore
rispetto alle scelte terapeutiche e sperimentali sia presa in
considerazione, tenuto conto dell'età del minore e del suo grado di
maturità.
Articolo 33
L'infermiere si impegna a promuovere la tutela delle
persone che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o
l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro
bisogni.
Articolo 34
L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a
carico dell’assistito, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerlo
segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente.
Articolo 35
L'infermiere si attiva per alleviare la sofferenza,
adoperandosi affinché l’assistito riceva tutti
i trattamenti necessari.
Articolo 36
L'infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua
condizione clinica e fino al termine della
vita, riconoscendo l'importanza della palliazione e del
conforto ambientale, fisico, psicologico,
relazionale, spirituale.
Articolo 37
L'infermiere tutela la volontà dell’assistito di porre
dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione
clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità di vita.
Articolo 38
L’infermiere, quando l’assistito non è in grado di
manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente
espresso in precedenza e documentato.
Articolo 39
L'infermiere sostiene i familiari e le persone di
riferimento dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della
malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto.
Articolo 40
L'infermiere non partecipa a interventi finalizzati a
provocare la morte, anche se la richiesta
proviene dall'assistito.
Articolo 41
L'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione
sulla donazione di sangue, tessuti ed organi e sostiene le persone coinvolte
nel donare e nel ricevere.
Articolo 42
L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri
operatori, di cui riconosce e valorizza lo specifico
apporto all'interno dell'équipe.
Articolo 43
L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi,
attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.
Articolo 44
L'infermiere segnala al proprio organismo di
rappresentanza professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi
contrario alla deontologia.
Articolo 45
L'infermiere tutela il decoro proprio e della
professione ed esercita l’attività con lealtà nei confronti dei colleghi e
degli altri operatori.
Articolo 46
L’infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei
messaggi pubblicitari e nella divulgazione delle informazioni, nel rispetto
delle indicazioni fornite dal proprio organismo di rappresentanza
professionale.
Articolo 47
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità,
contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario,
al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'equo
utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
Articolo 48
L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di
fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione ai responsabili professionali della
struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.
Articolo 49
L'infermiere compensa le carenze della struttura
attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei
cittadini e dell'istituzione. L’infermiere, qualora vengano a mancare i
caratteri della eccezionalità o sia pregiudicato il suo prioritario mandato
professionale, si
oppone alla compensazione specificandone le ragioni,
pur impegnandosi per il superamento delle carenze o dei disservizi.
Articolo 50
L'infermiere, a tutela della salute delle persone,
segnala al proprio organismo di rappresentanza
professionale le situazioni che possono configurare
l’esercizio abusivo della professione infermieristica.
Articolo 51
L'infermiere segnala al proprio organismo di
rappresentanza professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o
persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza
o il decoro dell'esercizio professionale.
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