| |
Considerazioni di Nursing in movimento
sulla revisione del codice deontologico
(clicca qui
per leggere il testo del nuovo codice)
Se c’è un
aspetto critico dei nostri Codici è a nostro avviso la carenza di un sano
pragmatismo. Per fare un esempio, il codice canadese in apertura elenca una
diecina di valori (proprio solo l’elenco:salute e benessere, equità,
responsabilità, riservatezza, ecc.) e poi ognuno di questi viene declinato
nell’operatività. E per esempio per riservatezza e segreto professionale ci
sono 8 norme che ti dicono cosa concretamente fare. Ma questo
è un problema culturale; gli anglosassoni da
questo punto di vista stanno più con i piedi per terra.
In realtà non ci sono radicali cambiamenti
rispetto a quello precedente del 1999 che nella storia dei codici
infermieristici italiani ha costituito davvero una rivoluzione
copernicana.
A nostro
avviso ci sono una serie di punti positivi e critici, può essere solo una
nostra percezione, ma crediamo valga la pena di discuterne. Pertanto vi
invitiamo a mandarci vostri commenti e considerazioni a
nursinginmovimento@gmail.com per poter presentare come gruppo un nostro
elenco di modifiche alla Federazione IPASVI :
Vi
proponiamo alcune considerazioni elaborate da Nim.
Aspetti
positivi:
- Non
hanno lasciato passare i decenni prima di mettere mano al codice; l’altra
volta erano passati 22 anni; non è un fatto da sottovalutare
-
L’averlo messo in rete: ci sono i pro e i contro. A livello
teorico la lettura del codice non ancora
definitivo in rete consente a chi ha delle considerazioni da fare di
scrivere ai propri Collegi Ipasvi; tuttavia manca il confronto; secondo
noi il Codice dovrebbe essere argomento di discussione nel congresso;
forse ci sarebbe bisogno di più trasparenza.
-
Interessante l’inserimento per la prima volta di ben 2 articoli su
l’infermiera e la ricerca; se da una parte questa cosa è positiva
dall’altra ci sembra una cosa un po’ pasticciata, le infermiere canadesi
hanno un codice specifico per l’infermiera che fa ricerca o partecipa a
studi di ricerca
-
L’aver attenuato il tono dogmatico e autoritario di alcuni articoli, vedi
quello sulla donazione di organi; nel codice precedente la solidarietà
nella donazione diventava un obbligo deontologico; questo non è possibile.
-
L’aver modificato l’articolo sull’eutanasia, nel precedente codice
l’infermiere sembrava un potenziale assassino che si aggirava per la
corsia
-
L’aver eliminato il riferimento al placebo, ce n’è voluta! A fronte del
fatto che siamo uno dei paesi in cui più basso è l’uso di oppiacei a scopo
sanitario, quell’articolo era inaccettabile.
- Buoni
l’articolo 37 e 38 che riconoscono un significato alle direttive
anticipate, anche se rimane il fatto che in Italia non hanno nessun valore
legale; e anche se passerà una legge, visto il
contesto culturale del nostro Paese il rischio è che siano
completamente travisate e svuotate di significato come è stato per la
legge 40 sulla fecondazione assistita.
Aspetti critici
- In
parte alcune considerazioni sono già state fatte
- Manca
ancora una volta un chiaro e preciso riferimento all’autonomia e
all’indipendenza professionale da salvaguardare come valore
-
Il riferimento al sesso: la parola sesso è
sparita dal lessico infermieristico (sarebbe curioso capire cosa è
successo e il perché di questa scelta) per cui anziché parlare di sesso si
parla di “genere”; quando si parla di sesso si fa riferimento soprattutto
agli aspetti biologici e fisici; poi si è introdotto il concetto di genere
(differenze di genere) per sottolineare anche l’importanza degli
aspetti psicologici e culturali nelle differenze tra maschio e femmina;
sarebbe interessante capire perché nella formulazione dell’articolo 7
hanno usato genere anziché sesso. Quello che potevano fare era lasciare
sesso e dire, come fanno altri codici, che le persone non vanno
discriminate né per il sesso reale né per le loro tendenze sessuali
-
Critica la formulazione dell’articolo 18
sull’obiezione di coscienza: 1. persiste questo riferimento ai
valori etici della professione per cui l’infermiere deve fare obiezione;
l’obiezione di coscienza, lo dice la parola stessa, uno la fa quando gli
si chiede qualcosa che va contro la sua coscienza! 2. non si può
tutelare solo l’obiettore occorre anche tutelare l’interesse della persona
assistita e, al solito le canadesi, (ma non solo) dicono che fin quando
non si trova una soluzione alternativa l’infermiere deve garantire il
servizio (su questo aspetto sarebbe utile anche una riflessione da
parte dei medici, altrimenti succede che abbiamo il 70% di obiettori!
Ecc.) altro aspetto importante: se uno obietta ha l’obbligo di indicare
alla persona assistita un altro o altri professionisti che possano
aiutarla a risolvere il suo problema. Nel nostro codice la tutela
degli interessi del paziente a fronte dell’obiezione non emerge
Art. 15 sulla ricerca: la
casistica delle situazioni in cui la ricerca non è etica e l’infermiere ha
il dovere di intervenire e tutelare l’assistito (astenersi, come dice
l’articolo, non basta) è ampia, non solo quando si persegue l’interesse
della società:
- quando l’obiettivo non ha
nessuna validità scientifica
-
quando si persegue solo un interesse
scientifico
-
quando vi è un chiaro conflitto di
interessi
-
quando la ricerca discrimina le
persone in base all’etnia, appartenenza sociale
-
quando si fa su persone fragili e
vulnerabili e potrebbe essere fatta su persone consapevoli dei loro diritti
-
quando il consenso è stato ottenuto
con inganni o tecniche accattivanti
-
quando si fanno gli interessi della
casa farmaceutica e non dell’assistito
-
ecc.
-
l’articolo sul segreto professionale è 30 anni che è sempre lo stesso! Non
emerge assolutamente che il segreto va ben oltre ciò che riguarda il piano
di cura, ma attiene a tutto ciò che, anche solo per caso, vedo, ascolto,
osservo, intuisco, ecc. non emerge l’obbligo dell’infermiere di far
osservare il segreto a studenti, OSS (o altro); la responsabilità del
segreto persiste anche se cessa la professione, se il paziente muore;
quali obblighi ha un infermiere di fronte ad un giudice per dire ciò che
serve senza violare il segreto professionale?
-
Emerge un profilo dell’infermiere legato al suo ruolo professionale
sanitario, non viene fuori che è anche un “soggetto politico”, se si vuole
un cittadino e in quanto tale può influire sulla salute delle persone
facendo delle scelte politiche, es. promuovendo o partecipando a
iniziative per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela della
sicurezza sui luoghi di lavoro o altro come prendere posizione contro la
fame nel mondo, contro la guerra, ecc. (i medici nel loro codice parlano
dell’ambiente come determinante della salute!)
-
Per quanto riguarda l’articolo sulla contenzione quello del 99 era andava
meglio; quel definire la contenzione una prescrizione terapeutica (quando
in realtà è una estrema necessità) non ci convince più tanto
-
Altro aspetto critico; si rivolgono a un infermiere generalista; può
essere utile soprattutto quando si parla di responsabilità differenziare i
ruoli: l’infermiere clinico, l’infermiere dirigente, l’infermiere
insegnante, ecc.
SCRIVETECI!
nursinginmovimento@gmail.com |
|