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       Savar- Rivista del Nursing in movimento


 

 

 

 

 


 

Considerazioni di Nursing in movimento
sulla revisione del codice deontologico

(clicca qui per leggere il testo del nuovo codice)

 

Se c’è un aspetto critico dei nostri Codici è a nostro avviso la carenza di un sano pragmatismo. Per fare un esempio, il codice canadese in apertura elenca una diecina di valori (proprio solo l’elenco:salute e benessere, equità, responsabilità, riservatezza, ecc.) e poi ognuno di questi viene declinato nell’operatività. E per esempio per riservatezza e segreto professionale ci sono 8 norme che ti dicono cosa concretamente fare. Ma questo è  un problema culturale; gli anglosassoni da questo punto di vista stanno più con i piedi per terra.

In realtà non ci sono radicali cambiamenti rispetto a quello precedente del 1999 che nella storia dei codici infermieristici italiani ha costituito davvero una rivoluzione copernicana.

A nostro avviso ci sono una serie di punti positivi e critici, può essere solo una nostra percezione, ma crediamo valga la pena di discuterne. Pertanto vi invitiamo a mandarci vostri commenti e considerazioni a nursinginmovimento@gmail.com per poter presentare come gruppo un nostro elenco di modifiche alla Federazione IPASVI :

 

Vi proponiamo alcune considerazioni elaborate da Nim.

Aspetti positivi:

  • Non hanno lasciato passare i decenni prima di mettere mano al codice; l’altra volta erano passati 22 anni; non è un fatto da sottovalutare
  • L’averlo messo in rete: ci sono i pro e i contro. A livello teorico la lettura del codice non ancora definitivo in rete consente a chi ha delle considerazioni da fare di scrivere ai propri Collegi Ipasvi; tuttavia manca il confronto; secondo noi il Codice dovrebbe essere argomento di discussione nel congresso; forse ci sarebbe bisogno di più trasparenza.
  • Interessante l’inserimento per la prima volta di ben 2 articoli su l’infermiera e la ricerca; se da una parte questa cosa è positiva dall’altra ci sembra una cosa un po’ pasticciata, le infermiere canadesi hanno un codice specifico per l’infermiera che fa ricerca o partecipa a studi di ricerca
  • L’aver attenuato il tono dogmatico e autoritario di alcuni articoli, vedi quello sulla donazione di organi; nel codice precedente la solidarietà nella donazione diventava un obbligo deontologico; questo non è possibile.
  • L’aver modificato l’articolo sull’eutanasia, nel precedente codice l’infermiere sembrava un potenziale assassino che si aggirava per la corsia
  • L’aver eliminato il riferimento al placebo, ce n’è voluta! A fronte del fatto che siamo uno dei paesi in cui più basso è l’uso di oppiacei a scopo sanitario, quell’articolo era inaccettabile.
  • Buoni l’articolo 37 e 38 che riconoscono un significato alle direttive anticipate, anche se rimane il fatto che in Italia non hanno nessun valore legale; e anche se passerà una legge, visto il contesto culturale del nostro Paese il rischio è che siano completamente travisate e svuotate di significato come è stato per la legge 40 sulla fecondazione assistita.

 

Aspetti critici

  • In parte alcune considerazioni sono già state fatte
  • Manca ancora una volta un chiaro e preciso riferimento all’autonomia e all’indipendenza professionale da salvaguardare come valore
  • Il riferimento al sesso: la parola sesso è sparita dal lessico infermieristico (sarebbe curioso capire cosa è successo e il perché di questa scelta) per cui anziché parlare di sesso si parla di “genere”; quando si parla di sesso si fa riferimento soprattutto agli aspetti biologici e fisici; poi si è introdotto il concetto di genere (differenze di genere) per sottolineare anche l’importanza degli aspetti psicologici e culturali nelle differenze tra maschio e femmina; sarebbe interessante capire perché nella formulazione dell’articolo 7 hanno usato genere anziché sesso. Quello che potevano fare era lasciare sesso e dire, come fanno altri codici, che le persone non vanno discriminate né per il sesso reale né per le loro tendenze sessuali
  • Critica la formulazione dell’articolo 18 sull’obiezione di coscienza: 1. persiste questo riferimento ai valori etici della professione per cui l’infermiere deve fare obiezione; l’obiezione di coscienza, lo dice la parola stessa, uno la fa quando gli si chiede qualcosa che va contro la sua coscienza! 2. non si può tutelare solo l’obiettore occorre anche tutelare l’interesse della persona assistita e, al solito le canadesi, (ma non solo) dicono che fin quando non si trova una soluzione alternativa l’infermiere deve garantire il servizio (su questo aspetto sarebbe utile anche una riflessione da parte dei medici, altrimenti succede che abbiamo il 70% di obiettori! Ecc.) altro aspetto importante: se uno obietta ha l’obbligo di indicare alla persona assistita un altro o altri professionisti che possano aiutarla a risolvere il suo problema. Nel nostro codice la tutela degli interessi del paziente a fronte dell’obiezione non emerge

Art. 15 sulla ricerca: la casistica delle situazioni in cui la ricerca non è etica e l’infermiere ha il dovere di intervenire e tutelare l’assistito (astenersi, come dice l’articolo, non basta) è ampia, non solo quando si persegue l’interesse della società:     

                 -    quando l’obiettivo non ha nessuna validità scientifica

-         quando si persegue solo un interesse scientifico

-         quando vi è un chiaro conflitto di interessi

-         quando la ricerca discrimina le persone in base all’etnia, appartenenza sociale

-         quando si fa su persone fragili e vulnerabili e potrebbe essere fatta su persone consapevoli dei loro diritti

-         quando il consenso è stato ottenuto con inganni o tecniche accattivanti

-         quando si fanno gli interessi della casa farmaceutica e non dell’assistito

-         ecc.

 

  • l’articolo sul segreto professionale è 30 anni che è sempre lo stesso! Non emerge assolutamente che il segreto va ben oltre ciò che riguarda il piano di cura, ma attiene a tutto ciò che, anche solo per caso, vedo, ascolto, osservo, intuisco, ecc. non emerge l’obbligo dell’infermiere di far osservare il segreto a studenti, OSS (o altro); la responsabilità del segreto persiste anche se cessa la professione, se il paziente muore; quali obblighi ha un infermiere di fronte ad un giudice per dire ciò che serve senza violare il segreto professionale?
  • Emerge un profilo dell’infermiere legato al suo ruolo professionale sanitario, non viene fuori che è anche un “soggetto politico”, se si vuole un cittadino e in quanto tale può influire sulla salute delle persone facendo delle scelte politiche, es. promuovendo o partecipando a iniziative per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro o altro come prendere posizione contro la fame nel mondo, contro la guerra, ecc. (i medici nel loro codice parlano dell’ambiente come determinante della salute!)
  • Per quanto riguarda l’articolo sulla contenzione quello del 99 era andava meglio; quel definire la contenzione una prescrizione terapeutica (quando in realtà è una estrema necessità) non ci convince più tanto
  • Altro aspetto critico; si rivolgono a un infermiere generalista; può essere utile soprattutto quando si parla di responsabilità differenziare i ruoli: l’infermiere clinico, l’infermiere dirigente, l’infermiere insegnante, ecc.

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